Art. 15
Procedura di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione
In vigore dal 17 ott 2018
Procedura di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione
1. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all' del presente regolamento segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
2. Se, in base alla verifica effettuata ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti dell'articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento, essa pubblica la domanda di modifica dell'Unione di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento.
3. La domanda di approvazione di modifiche dell'Unione contiene esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.
4. La verifica delle domande di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte.
Storico versioni
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