Art. 5

Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

In vigore dal 17 ott 2018
Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata 1.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure c) se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. 2.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986. 3.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».
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