Art. 18

Modifiche temporanee

In vigore dal 17 ott 2018
Modifiche temporanee 1.   Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è stata resa pubblica. 2.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo. 3.   Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore ai sensi dell' o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione. 4.   La comunicazione delle modifiche temporanee è considerata debitamente completata quando contiene tutti gli elementi di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. 5.   La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.
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