Art. 20

Motivi della cancellazione

In vigore dal 17 ott 2018
Motivi della cancellazione Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il rispetto del disciplinare è considerato non garantito anche ove da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.
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