Art. 21

Ammissibilità delle richieste di cancellazione

In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità delle richieste di cancellazione 1.   Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una richiesta di cancellazione motivata è ammissibile ove: a) la richiesta di cancellazione sia conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, e b) la richiesta di cancellazione si fondi sui motivi di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità. 3.   Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino un utilizzo commerciale del nome registrato da parte di un terzo interessato.
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