Art. 23

Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta

In vigore dal 17 ott 2018
Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette: a) Grecia: Σάμος (Samos); b) Spagna: Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla; c) Francia: Champagne; d) Italia: Asti, Marsala, Franciacorta; e) Cipro: Κουμανδαρία (Commandaria); f) Portogallo: Madera o Madère, Port o Porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:33:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo