Art. 23
Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta
In vigore dal 17 ott 2018
Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta
Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:
a)
Grecia:
Σάμος (Samos);
b)
Spagna:
Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;
c)
Francia:
Champagne;
d)
Italia:
Asti, Marsala, Franciacorta;
e)
Cipro:
Κουμανδαρία (Commandaria);
f)
Portogallo:
Madera o Madère, Port o Porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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