Art. 22
Etichettatura temporanea e presentazione
In vigore dal 17 ott 2018
Etichettatura temporanea e presentazione
Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.
I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le abbreviazioni dell'Unione «DOP» o «IGP» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.
Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo comma possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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