Art. 25

Richiedenti

In vigore dal 17 ott 2018
Richiedenti 1.   Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una menzione tradizionale. 2.   Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano nella zona di una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche vinicole, che raggruppano almeno due terzi dei produttori stabiliti nella zona nella quale operano e che coprono almeno due terzi della produzione di tale zona. Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i prodotti vitivinicoli che produce.
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