Art. 26
Ammissibilità della domanda
In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità della domanda
1. Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell' del presente regolamento nonché dell' e dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.
La domanda è considerata debitamente compilata se contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome da proteggere come menzione tradizionale;
b)
il tipo di menzione tradizionale, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
la lingua in cui è espresso il nome da proteggere come menzione tradizionale;
d)
la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;
e)
una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;
f)
le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate.
2. La domanda è corredata di copia della legislazione dello Stato membro interessato o delle norme che si applicano ai produttori di vino del paese o dei paesi terzi interessati per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi, nonché del riferimento di pubblicazione di tale legislazione o di tali norme.
3. Se non è debitamente compilata o se non è corredata dei documenti di cui al paragrafo 2, la domanda non è ammissibile.
4. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.
Storico versioni
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