Art. 30

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità e motivi dell'opposizione 1.   Un'opposizione motivata è ammissibile se: a) è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; b) perviene alla Commissione entro il termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34; c) dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all' del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli o 33 del presente regolamento. 2.   Le opposizioni considerate ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro ovvero del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.
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Ammissibilità e motivi dell'opposizione (Art. 30 Regolamento (UE) 2019/33) — Testo vigente | Portale Normativo