Art. 30
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
1. Un'opposizione motivata è ammissibile se:
a)
è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo;
b)
perviene alla Commissione entro il termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;
c)
dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all' del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli o 33 del presente regolamento.
2. Le opposizioni considerate ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro ovvero del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.
Storico versioni
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