Art. 31

Esame di un'opposizione

In vigore dal 17 ott 2018
Esame di un'opposizione 1.   Se non respinge l'opposizione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione comunica l'opposizione al richiedente che ha presentato la domanda e lo invita a presentare osservazioni entro il termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all'opponente. Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di trasmettere commenti, se del caso, entro il termine di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, in merito alle comunicazioni delle altre parti. 2.   Ove il richiedente o l'opponente non presentino osservazioni, oppure non siano rispettati i termini per la presentazione delle osservazioni o la trasmissione dei commenti di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione procede alla decisione in merito all'opposizione. 3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale di cui trattasi in base alla documentazione di cui dispone. La Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli o 33 del presente regolamento. La decisione di rigetto della menzione tradizionale è comunicata all'opponente e al richiedente. 4.   Ove siano state presentate molteplici opposizioni, un esame preliminare di una o più di tali opposizioni può impedire la prosecuzione dell'iter di una domanda di protezione. In tali circostanze la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura. In caso di rigetto di una domanda le procedure di opposizione che sono state sospese sono considerante archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
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