Art. 32
Relazione con i marchi commerciali
In vigore dal 17 ott 2018
Relazione con i marchi commerciali
1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una menzione tradizionale che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:
a)
è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione, oppure
b)
è annullata.
2. Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 che sia stato depositato, registrato o, ove previsto dalla legislazione nazionale, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale nel paese di origine può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una menzione tradizionale, purché non sussistano i motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.
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