Art. 28
Esame da parte della Commissione
In vigore dal 17 ott 2018
Esame da parte della Commissione
1. La data di presentazione di una domanda di protezione di una menzione tradizionale è la data in cui essa perviene alla Commissione.
2. La Commissione verifica se la domanda di protezione risponde alle condizioni stabilite nel presente capo.
3. Ove ritenga che le condizioni stabilite agli sono rispettate, la Commissione adotta un atto di esecuzione concernente la pubblicazione della domanda di protezione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Se una domanda di protezione di una menzione tradizionale non risponde alle condizioni stabilite nel presente capo, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.
5. Se il richiedente non pone rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta un atto di esecuzione che respinge la domanda a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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