Art. 19
Procedura di cancellazione
In vigore dal 17 ott 2018
Procedura di cancellazione
Le richieste di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 seguono mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del medesimo regolamento, nonché al capo II, sezioni 1, 2 e 4, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
La Commissione pubblica la richiesta di cancellazione di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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