Art. 115

Tipi di pagamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Tipi di pagamenti 1.   Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili. 2.   Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto, all’accordo o all’atto di base e consiste in uno o più delle seguenti operazioni: a) il pagamento della totalità degli importi dovuti; b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti: i) un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, all’accordo o all’atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell’accordo; ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell’esecuzione parziale dell’azione o del contratto o dell’accordo che possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, fatto salvo l’atto di base; iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l’azione o il contratto o l’accordo siano stati integralmente eseguiti; c) il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell’. Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione. 3.   Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell’esecuzione di ogni pagamento. 4.   Le norme contabili di cui all’ comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell’ammissibilità dei costi. 5.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall’ordinatore responsabile in base alla natura economica del progetto e al più tardi al termine dello stesso. La liquidazione è effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell’, sulla base della convalida dell’ordinatore in conformità dell’, paragrafo 3. Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l’ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall’ordinatore e dal contabile per rispettare l’, paragrafo 2. Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.
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Tipi di pagamenti (Art. 115 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo