Art. 117

Designazione del revisore interno

In vigore dal 18 lug 2018
Designazione del revisore interno 1.   Ciascuna istituzione dell’Unione crea una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall’istituzione dell’Unione interessata, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non è né l’ordinatore né il contabile. 2.   Ai fini dell’audit interno del SEAE, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata. Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE. 3.   Ciascuna istituzione dell’Unione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. Ciascuna istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del proprio revisore interno. 4.   Ciascuna istituzione dell’Unione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del proprio revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell’esercizio della funzione di audit interno, nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit interno. 5.   Ciascuna istituzione dell’Unione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto del personale reclutato fra i cittadini degli Stati membri. 6.   Quando due o più istituzioni dell’Unione designano il medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell’. 7.   Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, ciascuna istituzione dell’Unione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-117

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo