Art. 114

Termini relativi agli impegni

In vigore dal 18 lug 2018
Termini relativi agli impegni 1.   Fatti salvi gli , paragrafo 2, e 264, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell’anno n, dove l’anno n è l’anno in cui è stato assunto l’impegno di bilancio. 2.   Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino al 31 dicembre dell’anno n+1. Quando l’impegno di bilancio globale comporta l’assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l’impegno giuridico di cui all’, paragrafo 4, è assunto entro il 31 dicembre dell’anno n+3. Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l’impegno di bilancio globale comporti la conclusione di una convenzione di finanziamento con un paese terzo, quest’ultima è conclusa entro il 31 dicembre dell’anno n+1. In tal caso l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici che attuano la convenzione di finanziamento conclusa entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conclusione della medesima. Tuttavia, l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici assunti fino al termine del periodo di attuazione della convenzione di finanziamento nei casi seguenti: a) azioni finanziate da una pluralità di donatori; b) operazioni di finanziamento misto; c) impegni giuridici relativi all’audit e alla valutazione; d) le seguenti circostanze eccezionali: i) modifiche apportate a impegni giuridici già assunti; ii) impegni giuridici che devono essere assunti dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente; iii) variazioni dell’entità incaricata dell’esecuzione. 3.   Il terzo e quarto comma del paragrafo 2 non si applicano ai seguenti programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati: a) strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); b) strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). Nei casi di cui al primo comma gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale. 4.   Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria. 5.   Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno. 6.   L’importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell’ entro i due anni successivi all’assunzione dell’impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l’impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.
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