Art. 82
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 5 mar 2018
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni:
a)
gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima del 1o ottobre 2017;
b)
gli non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima del 1o ottobre 2017;
c)
l' non si applica alle sospensioni effettuate prima del 1o ottobre 2017;
d)
l' non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima del 1o ottobre 2017;
e)
il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima del 1o ottobre 2017;
f)
gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima del 1o ottobre 2017;
g)
gli non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima del 1o ottobre 2017;
h)
l' non si applica alle sospensioni effettuate prima del 1o ottobre 2017;
i)
l' non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima del 1o ottobre 2017;
j)
il titolo V non si applica ai ricorsi presentati prima del 1o ottobre 2017;
k)
il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima del 1o ottobre 2017 o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
l)
il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima del 1o ottobre 2017;
m)
il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima del 1o ottobre 2017;
n)
il titolo IX non si applica ai termini fissati prima del 1o ottobre 2017;
o)
il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima del 1o ottobre 2017;
p)
il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima del 1o ottobre 2017;
q)
il titolo XII non si applica alle notifiche effettuate prima del 1o ottobre 2017;
r)
l' non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima del 1o ottobre 2017;
s)
l' non si applica ai rappresentanti designati prima del 1o ottobre 2017;
t)
l' non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima del 1o ottobre 2017;
u)
il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima del 1o ottobre 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-82