Art. 6

Coordinamento regionale

In vigore dal 24 nov 2017
Coordinamento regionale 1.   Quando elabora il piano di difesa del sistema a norma dell' e il piano di ripristino a norma dell' o quando riesamina il piano di difesa del sistema a norma dell' e il piano di ripristino a norma dell', il TSO assicura la coerenza con le corrispondenti misure nei piani dei TSO della propria area sincrona e nei piani dei TSO limitrofi che appartengono a un'altra area sincrona, almeno delle seguenti misure: a) l'assistenza e il coordinamento tra TSO in stato di emergenza, a norma dell'; b) le procedure di gestione delle frequenze, a norma degli , ad eccezione della definizione della frequenza desiderata in caso di riaccensione bottom-up prima di qualsiasi risincronizzazione al sistema di trasmissione interconnesso; c) l'assistenza per la procedura della potenza attiva a norma dell'; d) la strategia di rialimentazione top-down, a norma dell'. 2.   La valutazione della coerenza del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema a norma del paragrafo 1 comprende i seguenti compiti: a) lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alle misure di cui al paragrafo 1 fra i TSO coinvolti; b) l'identificazione delle incompatibilità delle misure di cui al paragrafo 1, nei piani dei TSO coinvolti; c) l'identificazione delle potenziali minacce alla sicurezza operativa nella regione di calcolo della capacità. Le minacce comprendono, tra l'altro, i guasti regionali aventi cause comuni che hanno un impatto significativo sui sistemi di trasmissione dei TSO coinvolti; d) la valutazione dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, specificate nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti, al fine di gestire le minacce potenziali di cui alla lettera c); e) la consultazione con gli RSC pertinenti per valutare la coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 all'interno dell'intera area sincrona in questione; f) l'identificazione delle azioni di attenuazione in caso di incompatibilità nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti o nel caso in cui tali misure non siano presenti nei suddetti piani. 3.   Entro il 18 dicembre 2018, il TSO trasmette le misure di cui al paragrafo 1 ai pertinenti RSC istituiti a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2017/1485. Entro tre mesi dalla presentazione delle misure, gli RSC elaborano una relazione tecnica sulla coerenza delle misure in base ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il TSO garantisce la disponibilità dei propri esperti qualificati per assistere gli RSC a stilare detta relazione. 4.   Gli RSC trasmettono immediatamente la relazione tecnica di cui al paragrafo 3 a tutti i TSO coinvolti, che a loro volta la trasmettono alle pertinenti autorità di regolamentazione e a ENTSO-E, agli scopi previsti dall'. 5.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità.
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