Art. 5

Consultazione e coordinamento

In vigore dal 24 nov 2017
Consultazione e coordinamento 1.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO consulti i soggetti coinvolti per le azioni che esso definisce prima del tempo reale o in tempo reale, si applica la seguente procedura: a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento che è tenuto a consultare; b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo della consultazione e della decisione che deve adottare; c) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione; d) il TSO tiene in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti consultati; e) prima di adottare una decisione, il TSO spiega ai soggetti consultati le ragioni per cui ha seguito o meno il loro parere. 2.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO coordini l'esecuzione di una serie di azioni in tempo reale con diversi soggetti, si applica la seguente procedura: a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento con cui è tenuto a coordinarsi in tempo reale; b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo del coordinamento e delle azioni che deve intraprendere; c) il TSO presenta una prima proposta circa le azioni che ciascuna parte deve intraprendere; d) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione; e) il TSO presenta una proposta definitiva sulle azioni che ciascun soggetto deve intraprendere, tenendo in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti coinvolti e stabilisce un termine entro il quale i soggetti possono esprimere la loro opposizione alle azioni proposte dal TSO; f) qualora i soggetti coinvolti non si oppongano all'esecuzione delle azioni proposte dal TSO, ciascuno di essi, compreso il TSO, attua le azioni in linea con la proposta; g) nel caso in cui uno o più soggetti rifiutino l'azione proposta dal TSO entro il termine previsto, il TSO sottopone all'autorità competente, per decisione, l'azione proposta unitamente a una giustificazione delle relative motivazioni e relativi obiettivi, nonché ala valutazione e alla posizione dei soggetti; h) se non è possibile sottoporre l'azione in tempo reale all'autorità competente, il TSO avvia un'azione equivalente con un'incidenza minima o nulla sui soggetti che si sono rifiutati di eseguire l'azione proposta. 3.   Una parte può rifiutarsi di eseguire le azioni in tempo reale proposte dal TSO nell'ambito della procedura di coordinamento descritta al paragrafo 2, se ritiene che l'azione potrebbe comportare la violazione di uno o più vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza.
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