Art. 4
Aspetti regolamentari
In vigore dal 24 nov 2017
Aspetti regolamentari
1. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, le entità competenti e i gestori di sistema:
a)
applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
b)
garantiscono la trasparenza;
c)
applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
d)
fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
e)
rispettano i vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza;
f)
rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
g)
si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e
h)
tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
2. Il TSO presenta alle pertinenti autorità di regolamentazione le seguenti proposte a norma dell' della direttiva 2009/72/CE ai fini dell'approvazione:
a)
i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa su base contrattuale a norma del paragrafo 4;
b)
i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di ripristino su base contrattuale a norma del paragrafo 4;
c)
l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei propri impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388, (UE) 2016/1447 e/o nella legislazione nazionale e l'elenco delle misure che dovranno essere realizzate da tali SGU, individuati dal TSO a norma dell', paragrafo 4, lettera c), e dell', paragrafo 4, lettera c);
d)
l'elenco degli utenti prioritari della rete di cui all', paragrafo 4, lettera d), e all', paragrafo 4, lettera d), o i principi applicati per definirli e i termini e le condizioni per la disconnessione e la rimessa in tensione degli utenti prioritari della rete, a meno che non siano definiti dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
e)
le norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato conformemente all', paragrafo 1;
f)
le norme specifiche per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione delle attività di mercato, conformemente all', paragrafo 1;
g)
il piano di prova conforme all', paragrafo 2.
3. Se uno Stato membro ha così disposto, le proposte di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), possono essere presentate per approvazione a un'entità diversa dall'autorità di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione e le entità designate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo decidono in merito alle proposte di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data di presentazione da parte del TSO.
4. I termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa e prestatore di servizi di ripristino sono stabiliti nel quadro giuridico nazionale o su base contrattuale. Se stabiliti su base contrattuale, il TSO redige entro il 18 dicembre 2018 una proposta di termini e condizioni, che definisce almeno:
a)
le caratteristiche del servizio da fornire;
b)
la possibilità e le condizioni per l'aggregazione; e
c)
per i prestatori di servizi di ripristino, la distribuzione geografica delle fonti di alimentazione con capacità di black start e di funzionamento in isola.
5. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO notifica all'autorità di regolamentazione o all'entità designata dallo Stato membro il piano di difesa del sistema elaborato a norma dell' e il piano di ripristino elaborato a norma dell', o almeno i seguenti elementi di tali piani:
a)
gli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, compresi i fenomeni che devono essere gestiti o le situazioni che devono essere risolte;
b)
le condizioni che determinano l'attivazione delle misure del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema;
c)
la motivazione di ciascuna misura, spiegando in che modo essa contribuisce agli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, e la parte responsabile dell'attuazione di tali misure; e
d)
la scadenza per l'attuazione delle misure stabilite a norma degli .
6. Se un TSO è tenuto o autorizzato, a norma del presente regolamento, a precisare, stabilire o concordare requisiti, termini e condizioni o metodologie che non sono soggetti ad approvazione a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere la previa approvazione di tali requisiti, termini e condizioni o metodologie a cura dell'autorità di regolamentazione, dell'entità designata dallo Stato membro o di altre autorità competenti degli Stati membri.
7. Se un TSO ritiene necessario modificare i documenti approvati a norma del paragrafo 3, alla modifica proposta si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. I TSO che propongono una modifica tengono conto delle legittime aspettative, ove necessario, dei titolari degli impianti di generazione, dei titolari degli impianti di consumo e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.
8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
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