Art. 11
Elaborazione del piano di difesa del sistema
In vigore dal 24 nov 2017
Elaborazione del piano di difesa del sistema
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di difesa del sistema, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all', paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO nella propria area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a)
i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell' del regolamento (UE) 2017/1485;
b)
il comportamento e le capacità di carico e di generazione all'interno dell'area sincrona;
c)
le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete elencati in conformità del paragrafo 4, lettera d); e
d)
le caratteristiche del proprio sistema di trasmissione e dei sistemi sottostanti dei DSO.
3. Il piano di difesa del sistema contiene almeno le seguenti disposizioni:
a)
le condizioni di attivazione del piano di difesa del sistema, in conformità all';
b)
le istruzioni del piano di difesa del sistema che devono essere impartite dal TSO; e
c)
le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di difesa del sistema comprende i seguenti elementi:
a)
l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b)
l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c)
l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori di cui ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale, e un elenco delle misure da attuare a cura dei suddetti SGU;
d)
l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione, e
e)
la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata nel piano di difesa del sistema.
5. Il piano di difesa del sistema comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo II, sezione 2:
a)
gli schemi di protezione del sistema che prevedano almeno:
i)
uno schema di controllo automatico della sottofrequenza in conformità all';
ii)
uno schema di controllo automatico della sovrafrequenza in conformità all'; e
iii)
uno schema automatico contro il crollo di tensione in conformità all'.
b)
le procedure del piano di difesa del sistema, che comprendano almeno:
i)
la procedura di gestione della deviazione della frequenza in conformità all';
ii)
la procedura di gestione della deviazione della tensione in conformità all';
iii)
la procedura di gestione dei flussi di potenza a norma dell';
iv)
la procedura d'assistenza per potenza attiva in conformità all'; e
v)
la procedura di disconnessione manuale della domanda in conformità all';
6. Le misure contenute nel piano di difesa del sistema rispettano i seguenti principi:
a)
il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b)
sono economicamente efficienti;
c)
sono attivate solo se necessarie; e
d)
non portano il sistema di trasmissione del TSO o i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.
Storico versioni
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