Art. 20

Procedura di gestione dei flussi di potenza

In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di gestione dei flussi di potenza 1.   La procedura per la gestione dei flussi di potenza del piano di difesa del sistema prevede una serie di misure per gestire i flussi di potenza al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all' del regolamento (UE) 2017/1485. 2.   Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all', paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici dei prestatori di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO. 3.   Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE.
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