Art. 25
Attivazione del piano di ripristino
In vigore dal 24 nov 2017
Attivazione del piano di ripristino
1. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di ripristino nei seguenti casi:
a)
quando il sistema si trova in stato di emergenza conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485, una volta stabilizzato in seguito all'attivazione delle misure del piano di difesa; o
b)
quando il sistema è in stato di blackout conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Durante il ripristino del sistema, il TSO identifica e monitora:
a)
la portata e i confini della o delle regioni sincronizzate cui appartiene l'area di controllo;
b)
i TSO con cui condivide la o le regioni sincronizzate; e
c)
le riserve di potenza attiva disponibili nell'area di controllo.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di ripristino eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di ripristino impartite dal TSO a norma dell', paragrafo 3, lettera b), conformemente alle procedure del piano di ripristino.
4. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino che hanno un significativo impatto transfrontaliero coordinandosi con i TSO coinvolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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