Art. 23
Elaborazione del piano di ripristino
In vigore dal 24 nov 2017
Elaborazione del piano di ripristino
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all', paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO in tale area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di ripristino, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a)
il comportamento e le capacità di carico e di generazione;
b)
le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete di cui al paragrafo 4; e
c)
le caratteristiche della propria rete e delle reti sottostanti dei DSO.
3. Il piano di ripristino contiene almeno le seguenti disposizioni:
a)
le condizioni di attivazione del piano di ripristino, in conformità dell';
b)
le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO; e
c)
le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di ripristino comprende i seguenti elementi:
a)
l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b)
l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c)
l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori dei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale e un elenco delle misure da attuare a cura degli SGU;
d)
l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
e)
l'elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
f)
il numero di fonti di energia nell'area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema mediante una strategia di riaccensione bottom-up con capacità di black start, risincronizzazione rapida (con funzionamento in rifiuto di carico) e funzionamento in isola; e
g)
la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata.
5. Il piano di ripristino comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo III:
a)
la procedura di rimessa in tensione, conformemente alla sezione 2;
b)
la procedura di gestione della frequenza conformemente alla sezione 3; e
c)
la procedura di risincronizzazione, conformemente alla sezione 4;
6. Le misure contenute nel piano di ripristino rispettano i seguenti principi:
a)
il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b)
sono economicamente efficienti;
c)
sono attivate solo se necessarie; e
d)
non portano i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.
Storico versioni
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