Art. 22
Procedura di disconnessione manuale della domanda
In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di disconnessione manuale della domanda
1. Oltre alle misure di cui agli articoli da 18 a 21, il TSO può stabilire una quantità di domanda netta da disconnettere manualmente, direttamente dal TSO o indirettamente tramite i DSO, se necessario per impedire la propagazione o l'aggravamento di uno stato di emergenza. Se la domanda deve essere disconnessa direttamente, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO.
2. Il TSO attiva la disconnessione manuale della domanda netta di cui al paragrafo 1 al fine di:
a)
risolvere situazioni di sovra o sotto tensione; o
b)
risolvere situazioni in cui l'assistenza in potenza attiva a norma dell' è stata richiesta ma non è sufficiente a mantenere l'adeguatezza in orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero nella propria area di controllo, a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1485, comportando un rischio di deterioramento della frequenza nell'area sincrona.
3. Il TSO notifica ai DSO la quantità della domanda netta stabilita in base al paragrafo 1 che deve essere disconnessa nei loro sistemi di distribuzione. Ciascun DSO disconnette la quantità notificata di domanda netta senza indebito ritardo.
4. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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