Art. 37

Procedura di ripresa delle attività di mercato

In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di ripresa delle attività di mercato 1.   Il TSO coinvolto, coordinandosi con il o i NEMO che operano nella propria area di controllo e con i TSO limitrofi, avvia la procedura per la ripresa delle attività di mercato sospesa a norma dell', paragrafo 1, se: a) la situazione che ha causato la sospensione è terminata e non si applica nessun'altra situazione di cui all', paragrafo 1; e b) le entità di cui all', paragrafo 2, sono state debitamente informate in anticipo conformemente all'. 2.   Il TSO coinvolto, coordinandosi con i TSO limitrofi, avvia il ripristino dei processi del sistema di trasmissione interessati dalla sospensione delle attività di mercato quando sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 o prima, se necessario per riprendere le attività di mercato. 3.   Il o i NEMO coinvolti, coordinandosi con i TSO e le entità di cui all', paragrafo 5, avviano il ripristino dei processi di coupling unico giornaliero e/o infragiornaliero non appena il o i TSO notificano il ripristino dei rispettivi processi. 4.   Quando la fornitura di capacità interzonale è stata sospesa e successivamente ripristinata, ciascun TSO coinvolto aggiorna le capacità interzonali per l'allocazione della capacità, ricorrendo all'opzione più fattibile ed efficiente, tra le seguenti, per ogni periodo rilevante di mercato: a) utilizzando le capacità interzonali più recenti a disposizione calcolate dal responsabile del calcolo coordinato della capacità; b) avviando i processi di calcolo della capacità regionale applicabili a norma degli del regolamento (UE) 2015/1222; o c) stabilendo, in coordinamento con i TSO della regione di calcolo della capacità, le capacità interzonali basate sulle effettive condizioni fisiche della rete. 5.   Quando parte dell'area totale di coupling in cui le attività di mercato sono state sospese è tornata allo stato normale o di allerta, il o i NEMO dell'area sono autorizzati a effettuare un market coupling in una parte dell'area totale di coupling, consultandosi con i TSO e le entità di cui all', paragrafo 5, a condizione che il TSO abbia ripristinato il processo di calcolo della capacità. 6.   Entro 30 giorni dalla ripresa delle attività di mercato, i TSO che hanno sospeso e ripreso le attività di mercato elaborano una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata della motivazione, dell'attuazione e dell'impatto della sospensione del mercato e un riferimento alla conformità alle norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato, la presentano alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE e la mettono a disposizione delle entità di cui all', paragrafo 2. 7.   Le autorità di regolamentazione degli Stati membri o l'Agenzia possono formulare una raccomandazione al o ai TSO coinvolti al fine di promuovere le buone prassi ed evitare simili incidenti in futuro.
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