Art. 35

Procedura di sospensione delle attività di mercato

In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di sospensione delle attività di mercato 1.   Il TSO può sospendere temporaneamente una o più attività di mercato di cui al paragrafo 2, se: a) il proprio sistema di trasmissione è in stato di blackout; o b) il TSO ha esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato e il proseguimento delle attività di mercato in stato di emergenza peggiorerebbe una o più delle condizioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485; o c) il proseguimento delle attività di mercato diminuirebbe in modo significativo l'efficacia del processo di ripristino dello stato normale o di allerta; o d) non sono disponibili gli strumenti e i mezzi di comunicazione necessari al TSO per facilitare le attività di mercato. 2.   Le seguenti attività di mercato possono essere sospese a norma del paragrafo 1: a) fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità sui corrispondenti confini fra zone di offerta per ogni periodo rilevante di mercato in cui si prevede che il sistema di trasmissione non debba essere ripristinato allo stato normale o di allerta; b) presentazione, da parte di un prestatore di servizi di bilanciamento, di capacità di bilanciamento e di offerte di energia di bilanciamento; c) fornitura da parte di un responsabile del bilanciamento di una posizione di bilanciamento alla fine dell'orizzonte temporale giornaliero, se previsto dai termini e dalle condizioni relative al bilanciamento; d) fornitura delle modifiche della posizione dei responsabili del bilanciamento; e) fornitura dei programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485, f) altre attività di mercato pertinenti la cui sospensione è ritenuta necessaria per preservare e/o ripristinare il sistema. 3.   In caso di sospensione delle attività di mercato a norma del paragrafo 1, su richiesta del TSO, ciascuno SGU funziona, ove tecnicamente possibile, a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO. 4.   Se le attività di mercato sono sospese a norma del paragrafo 1, il TSO può sospendere, totalmente o parzialmente, il funzionamento dei processi interessati da tale sospensione. 5.   Se le attività di mercato sono sospese a norma del paragrafo 1, il TSO si coordina almeno con i seguenti soggetti: a) i TSO delle regioni di calcolo della capacità di cui il TSO fa parte; b) i TSO con cui il TSO ha accordi per il coordinamento del bilanciamento; c) Il NEMO e le altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato a norma del regolamento (UE) 2015/1222 nella propria area di controllo; d) i TSO del blocco di controllo frequenza/potenza di cui il TSO fa parte; e e) il responsabile del calcolo coordinato delle regioni di calcolo della capacità di cui il TSO fa parte; 6.   In caso di sospensione delle attività di mercato, il TSO avvia la procedura di comunicazione di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2196:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo