Art. 33

Nomina di un coordinatore della risincronizzazione

In vigore dal 24 nov 2017
Nomina di un coordinatore della risincronizzazione 1.   Durante il ripristino del sistema, quando due regioni sincronizzate possono essere risincronizzate senza compromettere la sicurezza operativa dei sistemi di trasmissione, i coordinatori della frequenza di dette regioni nominano un coordinatore della risincronizzazione, consultandosi almeno con i TSO individuati come potenziali coordinatori della risincronizzazione e in conformità al paragrafo 2. Ciascun coordinatore della frequenza comunica immediatamente ai TSO della propria regione sincronizzata il coordinatore della risincronizzazione nominato. 2.   Per ciascuna coppia di regioni sincronizzate da risincronizzare, il coordinatore della risincronizzazione è il TSO che: a) ha in esercizio almeno una sottostazione munita di un dispositivo di commutazione parallelo al confine tra le due regioni sincronizzate da risincronizzare; b) ha accesso alle misurazioni della frequenza di entrambe le regioni sincronizzate; c) ha accesso alle misurazioni della tensione nelle sottostazioni tra cui sono ubicati i potenziali punti di risincronizzazione; e d) è in grado di controllare la tensione dei potenziali punti di risincronizzazione. 3.   Nel caso in cui più di un TSO soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, è nominato coordinatore della risincronizzazione il TSO con il maggior numero di potenziali punti di risincronizzazione tra le due regioni sincronizzate, a meno che i coordinatori della frequenza delle due regioni sincronizzate decidano di nominare un altro TSO per questa funzione. 4.   Il coordinatore della risincronizzazione nominato agisce come tale fino: a) alla nomina di un altro coordinatore della risincronizzazione per le due regioni sincronizzate; o b) a quando le due regioni sincronizzate sono state risincronizzate e tutte le fasi di cui all' sono state completate.
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