Art. 36
Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato
In vigore dal 24 nov 2017
Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora una proposta di norme riguardanti la sospensione e la ripresa delle attività di mercato.
2. Il TSO pubblica le norme sul proprio sito Internet dopo l'approvazione da parte della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE.
3. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato sono compatibili, per quanto possibile, con:
a)
le norme sulla fornitura di capacità interzonale nelle rispettive regioni di calcolo della capacità;
b)
le norme per la presentazione, da parte dei prestatori di servizi di bilanciamento, di capacità di bilanciamento e di offerte di energia di bilanciamento derivanti da accordi di coordinamento del bilanciamento con altri TSO;
c)
le norme per la fornitura, da parte di un responsabile del bilanciamento, di una posizione di bilanciamento alla fine dell'orizzonte temporale giornaliero, se previsto dai termini e dalle condizioni relative al bilanciamento;
d)
le norme per la fornitura delle modifiche della posizione dei responsabili del bilanciamento; e
e)
le norme per la fornitura dei programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
4. Nell'elaborare le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato, il TSO converte le situazioni di cui all', paragrafo 1, in parametri oggettivamente definiti, tenendo conto almeno dei seguenti fattori:
a)
la percentuale di disconnessione del carico nell'area LFC del TSO, che corrisponde:
i)
all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento; o
ii)
alla necessità per il TSO di non seguire i normali processi di bilanciamento per effettuare una rimessa in tensione efficace;
b)
la percentuale di disconnessione della generazione nell'area LFC del TSO che corrisponde all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento;
c)
la percentuale e la distribuzione geografica degli elementi indisponibili del sistema di trasmissione che corrispondono:
i)
alla desincronizzazione di una parte significativa dell'area LFC che rende controproducenti i normali processi di bilanciamento; o
ii)
alla riduzione a zero della capacità interzonale su un confine fra zone di offerta;
d)
l'incapacità delle seguenti entità interessate di esercitare le loro attività di mercato per motivi al di fuori del loro controllo:
i)
responsabili del bilanciamento;
ii)
prestatori di servizi di bilanciamento;
iii)
NEMO e altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato a norma del regolamento (UE) 2015/1222;
iv)
DSO connessi al sistema di trasmissione;
e)
l'assenza di efficaci strumenti e mezzi di comunicazione necessari a eseguire:
i)
il coupling giornaliero o infragiornaliero o qualunque meccanismo esplicito di allocazione della capacità; o
ii)
il processo di ripristino della frequenza; o
iii)
il processo di sostituzione della riserva; o
iv)
la fornitura da parte del responsabile del bilanciamento di una posizione bilanciata il giorno prima e la fornitura del cambiamento della sua posizione; o
v)
la fornitura di programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
5. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato definiscono il lasso di tempo da rispettare per ciascun parametro stabilito a norma del paragrafo 4, prima di avviare la procedura di sospensione delle attività di mercato.
6. Il TSO valuta in tempo reale i parametri definiti a norma del paragrafo 4 sulla base delle informazioni a sua disposizione.
7. Entro il 18 dicembre 2020, ENTSO-E presenta all'Agenzia una relazione che valuta il livello di armonizzazione delle norme in materia di sospensione e ripresa delle attività di mercato stabilite dai TSO e individua gli eventuali settori che necessitano di un'armonizzazione.
8. Entro il 18 giugno 2019, il TSO trasmette a ENTSO-E i dati necessari per elaborare e presentare la relazione in conformità al paragrafo 7.
Storico versioni
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