Art. 36 · Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato

Art. 36

Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato

In vigore dal 24 nov 2017
Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato 1.   Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora una proposta di norme riguardanti la sospensione e la ripresa delle attività di mercato. 2.   Il TSO pubblica le norme sul proprio sito Internet dopo l'approvazione da parte della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE. 3.   Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato sono compatibili, per quanto possibile, con: a) le norme sulla fornitura di capacità interzonale nelle rispettive regioni di calcolo della capacità; b) le norme per la presentazione, da parte dei prestatori di servizi di bilanciamento, di capacità di bilanciamento e di offerte di energia di bilanciamento derivanti da accordi di coordinamento del bilanciamento con altri TSO; c) le norme per la fornitura, da parte di un responsabile del bilanciamento, di una posizione di bilanciamento alla fine dell'orizzonte temporale giornaliero, se previsto dai termini e dalle condizioni relative al bilanciamento; d) le norme per la fornitura delle modifiche della posizione dei responsabili del bilanciamento; e e) le norme per la fornitura dei programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485. 4.   Nell'elaborare le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato, il TSO converte le situazioni di cui all', paragrafo 1, in parametri oggettivamente definiti, tenendo conto almeno dei seguenti fattori: a) la percentuale di disconnessione del carico nell'area LFC del TSO, che corrisponde: i) all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento; o ii) alla necessità per il TSO di non seguire i normali processi di bilanciamento per effettuare una rimessa in tensione efficace; b) la percentuale di disconnessione della generazione nell'area LFC del TSO che corrisponde all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento; c) la percentuale e la distribuzione geografica degli elementi indisponibili del sistema di trasmissione che corrispondono: i) alla desincronizzazione di una parte significativa dell'area LFC che rende controproducenti i normali processi di bilanciamento; o ii) alla riduzione a zero della capacità interzonale su un confine fra zone di offerta; d) l'incapacità delle seguenti entità interessate di esercitare le loro attività di mercato per motivi al di fuori del loro controllo: i) responsabili del bilanciamento; ii) prestatori di servizi di bilanciamento; iii) NEMO e altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato a norma del regolamento (UE) 2015/1222; iv) DSO connessi al sistema di trasmissione; e) l'assenza di efficaci strumenti e mezzi di comunicazione necessari a eseguire: i) il coupling giornaliero o infragiornaliero o qualunque meccanismo esplicito di allocazione della capacità; o ii) il processo di ripristino della frequenza; o iii) il processo di sostituzione della riserva; o iv) la fornitura da parte del responsabile del bilanciamento di una posizione bilanciata il giorno prima e la fornitura del cambiamento della sua posizione; o v) la fornitura di programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485. 5.   Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato definiscono il lasso di tempo da rispettare per ciascun parametro stabilito a norma del paragrafo 4, prima di avviare la procedura di sospensione delle attività di mercato. 6.   Il TSO valuta in tempo reale i parametri definiti a norma del paragrafo 4 sulla base delle informazioni a sua disposizione. 7.   Entro il 18 dicembre 2020, ENTSO-E presenta all'Agenzia una relazione che valuta il livello di armonizzazione delle norme in materia di sospensione e ripresa delle attività di mercato stabilite dai TSO e individua gli eventuali settori che necessitano di un'armonizzazione. 8.   Entro il 18 giugno 2019, il TSO trasmette a ENTSO-E i dati necessari per elaborare e presentare la relazione in conformità al paragrafo 7.
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