Art. 38

Procedura di comunicazione

In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di comunicazione 1.   Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato elaborate in conformità dell' contengono anche una procedura di comunicazione che illustra nel dettaglio i compiti e le azioni previste da ciascun soggetto nei suoi diversi ruoli durante la sospensione e la ripresa delle attività di mercato. 2.   La procedura di comunicazione prevede che le informazioni siano trasmesse simultaneamente alle seguenti entità: a) i soggetti di cui all', paragrafo 5; b) i responsabili del bilanciamento; c) i prestatori di servizi di bilanciamento; d) i DSO connessi al sistema di trasmissione; e e) la pertinente autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati a norma dell' della direttiva 2009/72/CE. 3.   La procedura di comunicazione comprende almeno le seguenti fasi: a) la notifica da parte del TSO della sospensione delle attività di mercato in conformità all'; b) la notifica da parte del TSO della migliore stima dell'ora e della data per il ripristino del sistema di trasmissione; c) la notifica da parte del NEMO e delle altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 e al regolamento (UE) 2016/1719 della sospensione delle loro attività, se del caso; d) gli aggiornamenti da parte dei TSO sul processo di ripristino del sistema di trasmissione; e) la notifica da parte delle entità di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), dell'operatività dei loro strumenti di mercato e sistemi di comunicazione; f) la notifica da parte del o dei TSO del ripristino del sistema di trasmissione allo stato normale o di allerta; g) la notifica da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della migliore stima della data e dell'ora in cui le attività di mercato riprenderanno; e h) la conferma da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della ripresa delle attività di mercato; 4.   Tutte le notifiche e gli aggiornamenti del o dei TSO, del o dei NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sui rispettivi siti Internet. Quando la notifica o l'aggiornamento sul sito Internet non sono possibili, l'entità tenuta all'obbligo di notifica informa per posta elettronica o con altri mezzi disponibili almeno i soggetti che partecipano direttamente alle attività di mercato sospese. 5.   La notifica a norma del paragrafo 3, lettera e), viene effettuata per posta elettronica o attraverso altri mezzi disponibili al TSO.
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