Art. 38
Procedura di comunicazione
In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di comunicazione
1. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato elaborate in conformità dell' contengono anche una procedura di comunicazione che illustra nel dettaglio i compiti e le azioni previste da ciascun soggetto nei suoi diversi ruoli durante la sospensione e la ripresa delle attività di mercato.
2. La procedura di comunicazione prevede che le informazioni siano trasmesse simultaneamente alle seguenti entità:
a)
i soggetti di cui all', paragrafo 5;
b)
i responsabili del bilanciamento;
c)
i prestatori di servizi di bilanciamento;
d)
i DSO connessi al sistema di trasmissione; e
e)
la pertinente autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati a norma dell' della direttiva 2009/72/CE.
3. La procedura di comunicazione comprende almeno le seguenti fasi:
a)
la notifica da parte del TSO della sospensione delle attività di mercato in conformità all';
b)
la notifica da parte del TSO della migliore stima dell'ora e della data per il ripristino del sistema di trasmissione;
c)
la notifica da parte del NEMO e delle altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 e al regolamento (UE) 2016/1719 della sospensione delle loro attività, se del caso;
d)
gli aggiornamenti da parte dei TSO sul processo di ripristino del sistema di trasmissione;
e)
la notifica da parte delle entità di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), dell'operatività dei loro strumenti di mercato e sistemi di comunicazione;
f)
la notifica da parte del o dei TSO del ripristino del sistema di trasmissione allo stato normale o di allerta;
g)
la notifica da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della migliore stima della data e dell'ora in cui le attività di mercato riprenderanno; e
h)
la conferma da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della ripresa delle attività di mercato;
4. Tutte le notifiche e gli aggiornamenti del o dei TSO, del o dei NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sui rispettivi siti Internet. Quando la notifica o l'aggiornamento sul sito Internet non sono possibili, l'entità tenuta all'obbligo di notifica informa per posta elettronica o con altri mezzi disponibili almeno i soggetti che partecipano direttamente alle attività di mercato sospese.
5. La notifica a norma del paragrafo 3, lettera e), viene effettuata per posta elettronica o attraverso altri mezzi disponibili al TSO.
Storico versioni
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