Art. 40
Scambio di informazioni
In vigore dal 24 nov 2017
Scambio di informazioni
1. Oltre alle disposizioni degli articoli da 40 a 53 del regolamento (UE) 2017/1485, il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino, ha il diritto di raccogliere le seguenti informazioni:
a)
dai DSO identificati a norma dell', paragrafo 4, le informazioni necessarie riguardanti almeno:
i)
la parte di rete in funzionamento in isola;
ii)
la capacità di sincronizzare parti della rete in funzionamento in isola; e
iii)
la capacità di avviare il funzionamento in isola.
b)
dagli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e dai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni su almeno le seguenti condizioni:
i)
la situazione attuale dell'impianto;
ii)
i limiti operativi;
iii)
il tempo di piena attivazione e il tempo per aumentare la generazione; e
iv)
i processi per i quali il fattore temporale è cruciale.
2. Durante gli stati di emergenza, blackout o ripristino, il TSO fornisce in tempo utile le seguenti informazioni, se a sua disposizione, ai fini delle procedure del piano di difesa del sistema e delle procedure del piano di ripristino:
a)
ai TSO limitrofi, informazioni riguardanti almeno:
i)
la portata e i confini della regione o delle regioni sincronizzata/e cui appartiene l'area di controllo;
ii)
le limitazioni del funzionamento della regione sincronizzata;
iii)
la durata massima e la quantità di potenza attiva e reattiva che può essere fornita attraverso gli interconnettori; e
iv)
altre eventuali limitazioni tecniche od organizzative;
b)
al coordinatore della frequenza della propria regione sincronizzata, le informazioni riguardanti almeno:
i)
le limitazioni del funzionamento in isola;
ii)
il carico e la generazione aggiuntivi disponibili; e
iii)
la disponibilità di riserve operative;
c)
ai DSO connessi al sistema di trasmissione identificati a norma dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 4, le informazioni riguardanti almeno:
i)
lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione;
ii)
i limiti della potenza attiva e reattiva, del blocco dei carichi, della posizione delle prese e degli interruttori nei punti di connessione;
iii)
le informazioni sullo stato attuale e previsto dei gruppi di generazione connessi al DSO, se non direttamente a disposizione del DSO; e
iv)
tutte le informazioni necessarie che conducano a un ulteriore coordinamento con i soggetti collegati alla distribuzione;
d)
ai prestatori di servizi di difesa, informazioni riguardanti almeno:
i)
lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione; e
ii)
le misure programmate che richiedono la partecipazione dei prestatori di servizi di difesa;
e)
ai DSO e agli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni riguardanti almeno:
i)
lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione;
ii)
la capacità di rimettere in tensione le connessioni e i relativi piani; e
iii)
le misure programmate che richiedono la loro partecipazione.
3. I TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino si scambiano informazioni riguardanti almeno:
a)
le circostanze, se note, che hanno portato all'attuale stato del proprio sistema di trasmissione; e
b)
i potenziali problemi che rendono necessaria l'assistenza in potenza attiva.
4. Il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino fornisce, in tempo utile, le informazioni relative allo stato del proprio sistema di trasmissione e, se disponibili, le informazioni supplementari che illustrano la situazione del sistema di trasmissione:
a)
al o ai NEMO, che mettono tali informazioni a disposizione dei propri operatori di mercato, come previsto all';
b)
alla propria pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE o, se esplicitamente previsto dal diritto nazionale, alle entità di cui all', paragrafo 3; e
c)
ad altri soggetti pertinenti, se del caso.
5. I TSO comunicano a ciascun soggetto interessato il piano di prova sviluppato a norma dell', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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