Art. 40

Scambio di informazioni

In vigore dal 24 nov 2017
Scambio di informazioni 1.   Oltre alle disposizioni degli articoli da 40 a 53 del regolamento (UE) 2017/1485, il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino, ha il diritto di raccogliere le seguenti informazioni: a) dai DSO identificati a norma dell', paragrafo 4, le informazioni necessarie riguardanti almeno: i) la parte di rete in funzionamento in isola; ii) la capacità di sincronizzare parti della rete in funzionamento in isola; e iii) la capacità di avviare il funzionamento in isola. b) dagli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e dai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni su almeno le seguenti condizioni: i) la situazione attuale dell'impianto; ii) i limiti operativi; iii) il tempo di piena attivazione e il tempo per aumentare la generazione; e iv) i processi per i quali il fattore temporale è cruciale. 2.   Durante gli stati di emergenza, blackout o ripristino, il TSO fornisce in tempo utile le seguenti informazioni, se a sua disposizione, ai fini delle procedure del piano di difesa del sistema e delle procedure del piano di ripristino: a) ai TSO limitrofi, informazioni riguardanti almeno: i) la portata e i confini della regione o delle regioni sincronizzata/e cui appartiene l'area di controllo; ii) le limitazioni del funzionamento della regione sincronizzata; iii) la durata massima e la quantità di potenza attiva e reattiva che può essere fornita attraverso gli interconnettori; e iv) altre eventuali limitazioni tecniche od organizzative; b) al coordinatore della frequenza della propria regione sincronizzata, le informazioni riguardanti almeno: i) le limitazioni del funzionamento in isola; ii) il carico e la generazione aggiuntivi disponibili; e iii) la disponibilità di riserve operative; c) ai DSO connessi al sistema di trasmissione identificati a norma dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 4, le informazioni riguardanti almeno: i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione; ii) i limiti della potenza attiva e reattiva, del blocco dei carichi, della posizione delle prese e degli interruttori nei punti di connessione; iii) le informazioni sullo stato attuale e previsto dei gruppi di generazione connessi al DSO, se non direttamente a disposizione del DSO; e iv) tutte le informazioni necessarie che conducano a un ulteriore coordinamento con i soggetti collegati alla distribuzione; d) ai prestatori di servizi di difesa, informazioni riguardanti almeno: i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione; e ii) le misure programmate che richiedono la partecipazione dei prestatori di servizi di difesa; e) ai DSO e agli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni riguardanti almeno: i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione; ii) la capacità di rimettere in tensione le connessioni e i relativi piani; e iii) le misure programmate che richiedono la loro partecipazione. 3.   I TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino si scambiano informazioni riguardanti almeno: a) le circostanze, se note, che hanno portato all'attuale stato del proprio sistema di trasmissione; e b) i potenziali problemi che rendono necessaria l'assistenza in potenza attiva. 4.   Il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino fornisce, in tempo utile, le informazioni relative allo stato del proprio sistema di trasmissione e, se disponibili, le informazioni supplementari che illustrano la situazione del sistema di trasmissione: a) al o ai NEMO, che mettono tali informazioni a disposizione dei propri operatori di mercato, come previsto all'; b) alla propria pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE o, se esplicitamente previsto dal diritto nazionale, alle entità di cui all', paragrafo 3; e c) ad altri soggetti pertinenti, se del caso. 5.   I TSO comunicano a ciascun soggetto interessato il piano di prova sviluppato a norma dell', paragrafi 2 e 3.
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