Art. 39

Norme per la compensazione degli sbilanciamenti in caso di sospensione delle attività di mercato

In vigore dal 24 nov 2017
Norme per la compensazione degli sbilanciamenti in caso di sospensione delle attività di mercato 1.   Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora una proposta di norme per la compensazione degli sbilanciamenti, della capacità di bilanciamento e dell'energia di bilanciamento applicabili ai periodi di compensazione degli sbilanciamenti durante i quali le attività di mercato sono state sospese. Il TSO può proporre che le stesse norme si applichino alle normali operazioni. Il TSO pubblica le norme sul proprio sito Internet dopo l'approvazione da parte della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE. Il TSO può delegare le mansioni spettanti ai TSO a norma del presente articolo a uno o più soggetti terzi, a condizione che essi siano in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Lo Stato membro, o se previsto un'autorità di regolamentazione, può assegnare le mansioni di cui al presente articolo a uno o più soggetti terzi, a condizione che siano in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno efficiente quanto i TSO. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano la compensazione degli sbilanciamenti dei TSO e dei terzi, ove pertinente, con i responsabili del bilanciamento e i prestatori di servizi di bilanciamento. 3.   Le norme elaborate in conformità al paragrafo 1: a) garantiscono la neutralità finanziaria di ciascun TSO e soggetto terzo pertinente di cui al paragrafo 1; b) evitano distorsioni degli incentivi o incentivi controproducenti per i responsabili del bilanciamento, i prestatori di servizi di bilanciamento e i TSO; c) incentivano i responsabili del bilanciamento ad adoperarsi per essere in equilibrio o contribuire a ripristinare l'equilibrio del sistema; d) evitano l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai responsabili del bilanciamento e ai prestatori di servizi di bilanciamento a causa dell'esecuzione delle azioni richieste dal TSO; e) scoraggiano i TSO dal sospendere le attività di mercato, salvo se strettamente necessario, e incentivano i TSO a ripristinare le attività di mercato non appena possibile e f) incentivano i prestatori di servizi di bilanciamento a offrire servizi al TSO di connessione che contribuisce a ripristinare lo stato normale del sistema.
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