Art. 41
Sistemi di comunicazione
In vigore dal 24 nov 2017
Sistemi di comunicazione
1. Il DSO e lo SGU identificati a norma dell', paragrafo 4, lettere b) e c), il prestatore di servizi di ripristino e il TSO dispongono di un sistema di comunicazione vocale dotato di attrezzature sufficientemente ridondanti e di fonti di alimentazione di riserva per consentire lo scambio delle informazioni necessarie al piano di ripristino per almeno 24 ore, in caso di totale assenza di fornitura di energia elettrica esterna o in caso di guasto di una singola attrezzatura del sistema di comunicazione vocale. Gli Stati membri possono prescrivere una capacità minima di energia di riserva superiore alle 24 ore.
2. Il TSO stabilisce, consultandosi con i DSO e gli SGU individuati conformemente all', paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di ripristino, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dai rispettivi sistemi di comunicazione vocale, ivi compreso quello del TSO stesso, al fine di permetterne l'interoperabilità e di garantire che la chiamata in arrivo del TSO possa essere identificata dall'altro soggetto e vi si possa rispondere immediatamente.
3. Il TSO stabilisce, consultandosi con i TSO limitrofi e con gli altri TSO della propria area sincrona, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dai rispettivi sistemi di comunicazione vocale, ivi compreso quello del TSO stesso, al fine di permetterne l'interoperabilità e di garantire che la chiamata in arrivo del TSO possa essere identificata dall'altro soggetto e vi si possa rispondere immediatamente.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli SGU individuati conformemente all', paragrafo 4, che sono gruppi di generazione di tipo B e i prestatori di servizi di ripristino che sono gruppi di generazione di tipo A o B hanno la possibilità di avere soltanto un sistema di comunicazione dei dati, anziché un sistema di comunicazione vocale, se concordato con il TSO. Il sistema di comunicazione dei dati deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Gli Stati membri possono prescrivere che, oltre al sistema di comunicazione vocale, sia utilizzato un sistema di comunicazione complementare a sostegno del piano di ripristino; in tal caso, il sistema di comunicazione complementare rispetta i requisiti stabiliti al paragrafo 1.
Storico versioni
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