Art. 43
Principi generali
In vigore dal 24 nov 2017
Principi generali
1. Il TSO valuta periodicamente il buon funzionamento di tutte le attrezzature e le capacità del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema. A tal fine, il TSO verifica periodicamente la conformità di tali attrezzature e capacità, a norma del paragrafo 2 e dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631, dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388 e dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1447.
2. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO definisce un piano di prova consultandosi con i DSO, gli SGU identificati a norma dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 4, i prestatori di servizi di difesa e i prestatori di servizi di ripristino. Il piano di prova definisce le attrezzature e le capacità pertinenti per il piano di difesa del sistema e il piano di ripristino che devono essere sottoposte a prova.
3. Il piano di prova comprende la periodicità e le condizioni delle prove, secondo i requisiti minimi stabiliti agli articoli da 44 a 47. Il piano di prova segue la metodologia stabilita dai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 per la corrispondente capacità sottoposta a prova. Per gli SGU che non sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e(UE) 2016/1447, il piano di prova è conforme alle disposizioni della legislazione nazionale.
4. Durante la prova il TSO, il DSO, lo SGU, il prestatore di servizi di difesa e il prestatore di servizi di ripristino non compromettono la sicurezza operativa del sistema di trasmissione e del sistema di trasmissione interconnesso. La prova è effettuata in modo da ridurre al minimo l'impatto per gli utenti del sistema.
5. La prova è considerata positiva se soddisfa le condizioni stabilite dal pertinente gestore del sistema a norma del paragrafo 3. Se una prova non soddisfa questi criteri, il TSO, il DSO, lo SGU, il prestatore di servizi di difesa e il prestatore di servizi di ripristino ripetono la prova.
Storico versioni
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