Art. 18

Procedura di gestione della deviazione della frequenza

In vigore dal 24 nov 2017
Procedura di gestione della deviazione della frequenza 1.   La procedura per la gestione delle deviazioni della frequenza del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire una deviazione al di fuori dei limiti di frequenza definiti per lo stato d'allerta all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485. La procedura di gestione della deviazione della frequenza è in linea con le procedure stabilite per le contromisure da gestire in modo coordinato, a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485 e soddisfa almeno i seguenti requisiti: a) la diminuzione della generazione è inferiore alla diminuzione del carico durante eventi di sottofrequenza; e b) la diminuzione della generazione è superiore alla diminuzione del carico durante eventi di sovrafrequenza; 2.   Il TSO adegua la modalità operativa del controllo frequenza/potenza in modo da evitare interferenze con l'attivazione o la disattivazione manuale della potenza attiva come stabilito ai paragrafi 3 e 5. 3.   Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint della potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all', paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascun prestatore di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO. 4.   Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo. 5.   Prima dell'attivazione dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui all' e a condizione che il tasso di variazione della frequenza lo consenta, il TSO attiva, direttamente o indirettamente tramite i DSO, attivare la gestione della domanda presso i pertinenti prestatori di servizi di difesa e: a) commuta le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico alla modalità di generazione a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema; o b) scollega manualmente le unità di stoccaggio dell'energia che non sono in grado di commutare abbastanza rapidamente per stabilizzare la frequenza.
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