Art. 12

Attuazione del piano di difesa del sistema

In vigore dal 24 nov 2017
Attuazione del piano di difesa del sistema 1.   Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di difesa del sistema previste per il sistema di trasmissione. successivamente le mantiene in essere. 2.   Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione: a) negli impianti dei DSO a norma dell', paragrafo 4; o b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell', paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; o c) negli impianti dei prestatori di servizi di difesa connessi ai loro sistemi di distribuzione; o d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione. 3.   Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, lettera c), o ai prestatori di servizi di difesa direttamente connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione. 4.   Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente agli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, lettera c), ai prestatori di servizi di difesa o ai DSO connessi ai sistemi di distribuzione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione, informando il DSO di tale notifica. 5.   Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di difesa e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di difesa del sistema che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione. 6.   I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di difesa che hanno ricevuto la notifica: a) attuano le misure notificate a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data della notifica; b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.
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