Art. 14

Assistenza e coordinamento tra TSO in stato di emergenza

In vigore dal 24 nov 2017
Assistenza e coordinamento tra TSO in stato di emergenza 1.   Su richiesta di un TSO in stato di emergenza, il TSO fornisce attraverso interconnettori ogni possibile assistenza al TSO che la richiede, purché ciò non comporti lo stato di emergenza o di blackout del proprio sistema di trasmissione o ai sistemi di trasmissione interconnessi. 2.   Quando deve essere fornita tramite interconnettori a corrente continua, l'assistenza può consistere nelle seguenti misure, tenuto conto delle caratteristiche tecniche e delle capacità del sistema HVDC: a) azioni di regolazione manuale della potenza attiva trasmessa per aiutare il TSO in stato di emergenza a portare i flussi di potenza entro i limiti di sicurezza operativa o la frequenza dell'area sincrona limitrofa entro i limiti di frequenza del sistema in stato d'allerta definito a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485; b) funzioni di controllo automatico della potenza attiva trasmessa sulla base dei segnali e dei criteri di cui all' del regolamento (UE) 2016/1447; c) controllo automatico della frequenza a norma degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/1447 in caso di funzionamento in isola; d) controllo della potenza reattiva e della tensione a norma dell' del regolamento (UE) 2016/1447, e) ogni altra misura appropriata. 3.   Il TSO può disconnettere manualmente di qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che abbia un significativo impatto transfrontaliero, compreso un interconnettore, a condizione che: a) si coordina con i TSO limitrofi; e b) questa azione non comporti lo stato di emergenza o di blackout delle restanti parti del sistema di trasmissione. 4.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, il TSO può disconnettere manualmente qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che ha un significativo impatto transfrontaliero, tra cui un interconnettore, senza coordinamento, in circostanze eccezionali che comportano una violazione dei limiti di sicurezza operativa, al fine di evitare pericoli per la sicurezza del personale o danni materiali. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE e ai TSO limitrofi e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.
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