Art. 7
Consultazione pubblica
In vigore dal 24 nov 2017
Consultazione pubblica
1. I pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte soggette ad approvazione a norma dell', paragrafo 2, lettere a), b), e), f) e g). La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. I pertinenti TSO tengono in debita considerazione i pareri delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di presentare il progetto di proposta. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o meno dei pareri delle parti interessate.
Storico versioni
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