Art. 7 · Consultazione pubblica

Art. 7

Consultazione pubblica

In vigore dal 24 nov 2017
Consultazione pubblica 1.   I pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte soggette ad approvazione a norma dell', paragrafo 2, lettere a), b), e), f) e g). La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   I pertinenti TSO tengono in debita considerazione i pareri delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di presentare il progetto di proposta. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o meno dei pareri delle parti interessate.
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