Art. 51
Prove di conformità ed esame periodico del piano di ripristino
In vigore dal 24 nov 2017
Prove di conformità ed esame periodico del piano di ripristino
1. Il TSO riesamina le misure del piano di ripristino utilizzando prove di simulazione su computer, con l'ausilio dei dati dei DSO individuati ai sensi dell', paragrafo 4, e dei prestatori di servizi di ripristino, almeno ogni cinque anni. Il TSO definisce tali prove di simulazione in un'apposita procedura di prova che contempli almeno:
a)
il procedimento di ripristino della messa in tensione da parte dei prestatori di servizi di ripristino con capacità di funzionamento in isola o di black start;
b)
la fornitura dei principali servizi ausiliari per i gruppi di generazione;
c)
il processo di riconnessione della domanda; e
d)
il processo di risincronizzazione delle reti nel funzionamento in isola.
2. Inoltre il TSO, se lo ritiene necessario per l'efficacia del piano di ripristino, effettua prove operative di parti del piano di ripristino, coordinandosi con i DSO individuati ai sensi dell', paragrafo 4, e i prestatori di servizi di ripristino. Il TSO stabilisce, consultandosi con i DSO e i prestatori di servizi di ripristino, tali prove operative in un'apposita procedura di prova.
3. Il TSO riesamina il piano di ripristino per valutarne l'efficacia, almeno ogni cinque anni.
4. Il TSO riesamina le pertinenti misure del piano di ripristino a norma del paragrafo 1 e ne riesamina l'efficacia prima di qualsiasi modifica sostanziale apportata alla configurazione della rete.
5. Il TSO che ravveda la necessità di adeguare il piano di ripristino, lo modifica e attua le modifiche in conformità all', paragrafo 2, lettere c) e d), e agli .
Storico versioni
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