Art. 49
Prove degli strumenti e delle strutture
In vigore dal 24 nov 2017
Prove degli strumenti e delle strutture
1. Il TSO sottopone a prova almeno ogni anno la capacità delle fonti di alimentazione principali e di riserva di approvvigionare le sale di controllo principali e di emergenza come stabilito all'.
2. Il TSO sottopone a prova la funzionalità degli strumenti e delle strutture cruciali di cui all' del regolamento (UE) 2017/1485, almeno ogni tre anni, comprendendo sia gli strumenti e le strutture principali che quelli di riserva. Se gli strumenti e le strutture coinvolgono DSO o SGU, questi partecipano alla prova.
3. Il TSO sottopone a prova almeno ogni cinque anni la capacità delle fonti di alimentazione di riserva di fornire i servizi essenziali delle sottostazioni ritenute fondamentali per le procedure del piano di ripristino a norma dell', paragrafo 4. Se le sottostazioni fanno parte di sistemi di distribuzione, i DSO effettuano tale prova.
4. Il TSO sottopone a prova almeno ogni anno la procedura di trasferimento per il passaggio delle funzioni dalla sala di controllo principale a quella di emergenza come stabilito all', paragrafo 4.
Storico versioni
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