Art. 77
Comunicazioni
In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazioni
1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:
a)
gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali ai sensi dell';
b)
prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell';
c)
prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell';
d)
volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.
L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.
3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).
4. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
Storico versioni
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