Art. 78

Comunicazione di forza maggiore

In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazione di forza maggiore Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 7, e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il caso di forza maggiore ha avuto luogo.
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