Art. 80
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 mar 2017
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni dell', su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:
a)
continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
b)
essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o
c)
essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
2. In deroga all', il massimale per l'aiuto finanziario dell'Unione per il 2017 è calcolato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
3. Per quanto riguarda i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni soppresse del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di cui all' del presente regolamento continuano ad applicarsi fino a quando tali gruppi di produttori siano riconosciuti come organizzazioni di produttori o lo Stato membro interessato abbia recuperato gli aiuti versati a norma dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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