Art. 23
Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione
In vigore dal 13 mar 2017
Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione
1. Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.
Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.
Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.
2. Il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, al 1o gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.
3. In alternativa al metodo di cui al paragrafo 2, per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non transazionali gli Stati membri possono decidere di utilizzare il valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori. In tal caso la norma si applica a tutte le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori non transnazionali in tale Stato membro.
4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.
L'organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all'autorità competente dello Stato membro.
Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all'.
5. Se i dati storici sulla produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori riconosciute di recente non sono sufficienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della produzione commercializzata corrisponde al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.
Storico versioni
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