Art. 25

Finanziamento dei fondi di esercizio

In vigore dal 13 mar 2017
Finanziamento dei fondi di esercizio 1.   I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono fissati dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori. 2.   Tutti i soci produttori o le organizzazioni socie hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio. 3.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori o quello di un'associazione di organizzazioni di produttori impone ai soci produttori o alle organizzazioni socie di versare i contributi finanziari, in conformità a quanto indicato nello statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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