Art. 27

Strategia nazionale

In vigore dal 13 mar 2017
Strategia nazionale 1.   La strategia nazionale di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensiva della disciplina nazionale di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento, è definita prima della trasmissione annuale del progetto di programma operativo. La disciplina nazionale è inserita nella strategia nazionale dopo essere stata presentata alla Commissione e, ove applicabile, modificata a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La strategia nazionale può essere suddivisa in elementi regionali. 2.   Oltre agli elementi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro ai fini degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Essa identifica e valuta le necessità prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati rispetto alla situazione iniziale. Essa stabilisce inoltre gli strumenti e le azioni per raggiungere tali obiettivi. 4.   Gli Stati membri procedono al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi. La strategia nazionale può essere modificata prima della presentazione annuale dei progetti di programmi operativi. 5.   Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.
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