Art. 28
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
In vigore dal 13 mar 2017
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.
La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.
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